Art. 48 · CERTIFICATO DI LAVORO
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 48

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CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 26 ott 1960
L'azienda rilascerà all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio è stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-48