Art. 4 · PERIODO DI PROVA
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 4

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PERIODO DI PROVA

In vigore dal 26 ott 1960
L'operaio può essere assunto per un periodo di prova di sei giornate lavorative. Entro questo limite, che potrà con atto scritto, d'accordo fra le parti, essere aumentato a 15 giornate lavorative, sia la direzione dell'azienda come l'operaio assunto avranno la facoltà di rescindere il rapporto di lavoro, senza preavviso e senza indennità alcuna. Scaduto il periodo di prova, l'operaio si intende assunto definitivamente. Quando, prima o alla scadenza del periodo di prova, si prescinda il rapporto di lavoro, spetta all'operaio il compenso per il lavoro prestato in base al contratto di lavoro vigente, compenso non inferiore, comunque, al minimo contrattuale previsto per la categoria cui l'operaio è stato assegnato durante il periodo di prova, semprechè non sia stato prestabilito un salario maggiore. Per l'operaio assunto definitivamente, il periodo di prova entra nel computo complessivo del servizio prestato a tutti gli effetti contrattuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-4