CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 39
39 / 58TRASFERIMENTI
In vigore dal 26 ott 1960
Il lavoratore che, per disposizioni dell'azienda, sia trasferito ad un altro stabilimento della stessa ditta, situato in diversa località, ove tale trasferimento renda necessario il mutamento di residenza, avrà diritto al rimborso delle spese di trasloco (mobili, bagagli, ecc.) per sè ed i familiari a carico. Oltre al rimborso dianzi indicato, il lavoratore avrà diritto ad una indennità di trasferimento pari a 200 ore di normale retribuzione se capo-famiglia, e di 100 ore di normale retribuzione se non debbano seguirlo nel trasferimento congiunti a carico.
Le predette indennità saranno ridotte alla metà quando l'azienda metta a disposizione del lavoratore, nella nuova località, un alloggio in condizioni di abitabilità.
Quando, per causa di trasferimento, il lavoratore debba risolvere anticipatamente il contratto d'affitto (purchè quest'ultimo risulti registrato prima della comunicazione del trasferimento) od altri contratti di fornitura di gas, luce, ecc. e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti indennizzi, questi saranno a carico dell'azienda.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento e sia perciò licenziato o rassegni le dimissioni ha diritto al trattamento per i licenziamenti di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-39