Art. 31 · ASSENZE
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 31

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ASSENZE

In vigore dal 26 ott 1960
Ogni assenza dal lavoro deve essere giustificata. La giustificazione dovrà essere presentata nel mattino successivo al primo giorno di assenza, ove non esista motivo di impedimento legittimo e dimostrato. Assenze non giustificate sono possibili di sanzioni disciplinari previste in altra parte del presente contratto. Trattandosi di assenza per malattia, il lavoratore dovrà darne partecipazione alla direzione dell'azienda entro il secondo giorno, ove non ne sia impedito da legittima causa. La predetta direzione avrà la facoltà di far visitare l'operaio dichiaratosi ammalato da un medico di sua fiducia.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-31