Art. 25 · TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 25

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TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

In vigore dal 26 ott 1960
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o puerperio, il posto sarà conservato alle operaie per un periodo complessivo non superiore ai sei mesi, tre dei quali potranno essere utilizzati avanti la data presumibile del parto ed il restante nel periodo di puerperio. Alle gestanti che si assentano dal lavoro saranno corrisposti, per un periodo di tre mesi avanti il parto e per sei settimane dopo il parto, i due terzi della retribuzione normale, per tale intendendosi la media della retribuzione complessiva raggiunta, negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all'assenza, compresa l'indennità di contingenza. Ove intervenissero, relativamente al trattamento per gravidanza e puerperio, norme generali, di legge o contrattuali, quanto è disposto dal presente articolo s'intenderà integralmente assorbito e sostituito dalle norme stesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-25