CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 24
24 / 58TRATTAMENTO NEI CASI DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
In vigore dal 26 ott 1960
Ferme restando le norme di legge e contrattuali in vigore in materia di malattia ed infortunio, si conviene che all'operaio non in prova che debba lasciare il lavoro per infortunio, o malattia, sarà conservato il posto:
a) per un periodo di mesi sei se non abbia raggiunto nell'azienda una anzianità di cinque anni compiuti;
b) per un periodo di mesi otto ove l'anzianità predetta sia superiore ai cinque anni compiuti.
Trascorsi i termini anzidetti, ove l'azienda proceda, al licenziamento, dovrà corrispondere al lavoratore il trattamento previsto per i licenziamenti, compresa la indennità sostitutiva del preavviso. Se il lavoratore, trascorsi i termini massimi indicati più sopra, non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o delle conseguenze di essa, esso potrà risolvere il rapporto di lavoro conservando il diritto alla indennità di anzianità, quale gli sarebbe spettata in caso di licenziamento, escluso invece il preavviso.
Mancando tanto il licenziamento quanto le dimissioni il rapporto s'intenderà sospeso.
I periodi di assenza per la malattia od infortunio a gli eventuali periodi di sospensione indicati più sopra, si computano agli effetti dell'anzianità.
Il lavoratore che al termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro, entro cinque giorni dal termine stesso, sarà considerato dimissionario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-24