CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 23
23 / 58CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 26 ott 1960
In base al contratto interconfederale 31 maggio 1941 (vedi allegato) e aggiornamenti successivi, ai quali è fatto esplicito richiamo, compete al lavoratore che contragga matrimonio un permesso della durata di otto giorni consecutivi, anche non lavorativi.
L'assegno che, in tale occasione, sarà anticipato al lavoratore per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza non sia comunque inferiore a 56 ore di retribuzione globale di fatto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-23