CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 22
22 / 58FERIE
In vigore dal 26 ott 1960
Il lavoratore che da almeno dodici mesi consecutivi ritrovi alle dipendenze di un'impresa, avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, la cui durata è fissata in appresso, durante il quale egli percepirà la retribuzione globale di fatto.
a) 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per tutti coloro che hanno una anzianità non inferiore ad un anno e non superiore ad otto anni compiuti;
b) 14 giorni lavorativi (pari a 112 ore) per tutti coloro che hanno una anzianità superiore agli otto anni compiuti.
Quando le ferie siano contemporaneamente concesse a tutti i dipendenti dell'impresa od a scaglioni, a coloro che non avessero compiuto il prescritto anno di anzianità sarà concesso un periodo di ferie ridotto, in ragione di un giorno (ore 81 per ogni mese di servizio prestato, e retribuito nel modo indicato nel primo capoverso.
Se il lavoratore presenti le sue dimissioni o sia, per qualsiasi causa, licenziato dall'impresa, senza aver goduto del periodo di ferie pure avendone maturato il diritto, avrà titolo al godimento delle ferie stesse che dovranno essere concesse avanti la rescissione del rapporto di lavoro, ove, nel momento delle dimissioni o del licenziamento, il lavoratore non abbia raggiunto l'anno di anzianità o noti sia trascorso un anno dall'ultimo periodo di ferie, saranno concessi in godimento tanti giorni (otto ore) di ferie retribuite, quanti sono i mesi trascorsi dal giorno dell'assunzione oppure dall'ultimo periodo di ferie effettivamente goduto.
In ambedue i casi indicati al precedente comma, ove vi sia impedimento al godimento delle ferie, è ammessa, a titolo di indennità sostitutiva delle stesse, la corresponsione al lavoratore di quanto gli sarebbe spettato se effettivamente avesse goduto delle ferie, in ragione dell'anzianità raggiunta e della paga globale giornaliera di fatto (nella misura di otto ore).
Normalmente l'intero periodo di ferie spettante al lavoratore dovrà essere concesso in una sola volta.
L'epoca sarà stabilita tenendo conto delle esigenze dell'azienda e delle necessità dei lavoratori. A chi ne facesse richiesta, qualora l'azienda non disponga per tutti in tal senso, l'importo della retribuzione per il periodo di ferie dovrà essere anticipato.
Il lavoratore non può rinunciare, nè tacitamente nè esplicitamente, al godimento delle ferie, tenuto conto degli scopi sociali ed igienici per i quali esse furono istituite.
Parimenti l'impresa non potrà non concedere le ferie, facendo luogo al pagamento di una indennità sostitutiva, all'infuori dei casi previsti dal comma quarto.
In caso di dimissioni o di licenziamento, il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Lo stesso periodo di preavviso si computa però agli effetti della maturazione delle ferie.
Cadendo una o più festività nazionali o infrasettimanali nel periodo delle ferie, in aggiunta alla retribuzione da corrispondersi per le ferie stesse, sarà riconosciuto al lavoratore quanto indicato per le festività nazionali e infrasettimanali dall' "giorni festivi e trattamento economico".
Le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie non comportano un prolungamento delle stesse.
Se, durante il periodo di ferie, il lavoratore sia richiamato in servizio da una località diversa dalla sua abituale residenza, l'azienda dovrà corrispondergli quanto previsto dalle disposizioni del presente contratto sulle trasferte, sia per il viaggio da compiersi per rientrare in sede come per il viaggio di ritorno al luogo dove egli trascorreva le ferie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-22