Art. 16 · LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO MAGGIORAZIONI
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 16

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LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO MAGGIORAZIONI

In vigore dal 26 ott 1960
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO MAGGIORAZIONI 1) È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell', ossia oltre Le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le dieci ore, giornaliere o le sessanta ore settimanali per i lavoratori indicati nel secondo comma dell'articolo stesso. 2) È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo e nelle festività nazionali completate nell'. tra le 22 e le 6. Il lavoro straordinario notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli. Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali o festive sarà, a sua richiesta, esonerato dal lavoro straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno corrisposte al lavoratore, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni indicate in appresso: lavoro straordinario diurno................................. 20 % lavoro straordinario notturno............................... 35 % lavoro notturno............................................. 25 % lavoro festivo.............................................. 35 % lavoro festivo straord. (oltre le otto ore)................. 45 % lavoro festivo notturno..................................... 50 % lavoro festivo notturno straordinario (oltre le 8 ore)...... 60 % Le percentuali di maggiorazione sopra indicate si calcoleranno: a) sulla paga di fatto comprensiva dell'indennità di contingenza per gli operai ad economia; b) sulla paga base di fatto maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo più l'indennità di contingenza, per i lavoratori e cottimo. Dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, con ciò intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-16