CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 13
13 / 58RECUPERO DELLE ORE PERDUTE
In vigore dal 26 ott 1960
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore, o per temporanee soste dell'attività lavorativa convenute preventivamente, purchè il recupero avvenga nei trenta giorni susseguenti all'interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un'ora al giorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-13