CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II›Parte II
Art. 9
60 / 140PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO
In vigore dal 26 ott 1960
In caso di passaggio da operaio ad intermedio, l'interessato avrà diritto alla indennità di licenziamento che gli compete in base alle norme della allegata regolamentazione operaia e si considererà assunto ex novo con la nuova qualifica.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla presente regolamentazione che graduano i benefici in rapporto all'anzianità del lavoratore nell'azienda (con esclusione di quanto riguarda l'indennità di anzianità per la quale è prevista apposita regolamentazione) all'intermedio sarà computata mina maggiore anzianità convenzionale pari al 33 per cento del servizio prestato presso la stessa azienda con qualifica di operaio.
Il passaggio si considererà anche iniziato ex novo con la nuova qualifica di intermedio ai particolari effetti degli aumenti periodici di anzianità Per gli operai che, successivamente al 1 marzo 1949 vengano passati alla qualifica di intermedio e nei cui confronti si interrompa quindi il decorso del primo o del secondo decennio di continuato servizio come operaio, necessario per la concessione del primo o del secondi premio di anzianità, a norma dell' della allegata regolamentazione per gli operai, ma che abbia compiuto, rispettivamente almeno 5 anni di anzianità quale operaio (agli effetti del primo premio) e 15 anni (per il secondo premio) si procederà come segue:
a) si determinerà l'entità del premio alla data del passaggio di categoria calcolandola in base alla retribuzione percepita allo data dell'anzidetto passaggio e la relazione agli anni di servizio prestato fino a tale data;
b) l'ammontare come sopra determinato sarà però liquidato - in relazione alla natura specifica dell'istituto del premio di anzianità agli operai - al compimento del 10° o del 20° anno di anzianità di servizio complessivo nell'azienda sia in qualità di operaio che in quella di intermedio.
NORMA TRANSITORIA
PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Ai lavoratori che al 1 marzo 1949 sia già attribuita la qualifica di intermedio qualora abbiano presso la stessa azienda acquisito una anzianità di servizio in qualità di operai che avrebbe dato loro diritto alla concessione del premio di anzianità previsto dall' dell'allegata regolamentazione operaia, l'anzianità stessa, sarà calcolata ai fini della concessione del premio con le stesse modalità avanti stabilite per coloro che passano alla categoria di intermedio successivamente al 1 marzo 1949.
Resta esclusa da ogni calcolo relativo all'anzianità di servizio ai fini della concessione del premio di anzianità, l'anzianità di servizio per la quale il lavoratore abbia diritto agli aumenti periodici di anzianità previsti dall' della regolamentazione operaia.
CHIARIMENTO A VERBALE
Resta inteso che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del compimento del 10° o del 20° anno di anzianità l'indennità di cui sopra non dovrà essere corrisposta non essendosi maturata l'anzianità necessaria per il diritto al premio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-9-2