Art. 7 · RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IVParte IV

Art. 7

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RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 26 ott 1960
Il datore di lavoro, entro 24 ore, dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, metterà a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente , le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-7-5