CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III Allegato 2 Accordo›Parte III
Art. 7
118 / 140In vigore dal 26 ott 1960
L'intervento del Collegio Tecnico Interfederale sarà chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente.
L'Associazione che richiede l'intervento ne darà notizia, nel termine di cui al precedente articolo, alla Associazione corrispondente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando i motivi delle gravame di nomi delle due persone da essa prescelte a fra parte del Collegio Nazionale.
L'Associazione che riceve la richiesta provvederà nel termine di non oltre i quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell' ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti; copia di esse verrà comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-7-4