Art. 5
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Allegato 5 AccordoParte IV

Art. 5

140 / 140
In vigore dal 26 ott 1960
Il presente Accordo forma parte integrante del C.C.N.L. 12 marzo 1949 per i lavoratori addetti all'industria delle conserve ittiche e ne segue le sorti a tutti gli effetti. TABELLE 1, 2, 3: sono le tabelle interconfederali per l'industria TABELLA 4 Differenze orarie fra i minimi di paga base e interconfederali operai del gruppo merceologico A Donne ed i minimi di paga base operai Donne del settore dell'Industria delle Conserve Ittiche da detrarre per qualifica ed età dai minimi tabellari indicati nella tabella n. 3 "Operai del gruppo merceologico A, b) Donne". ===================================================================== CATEGORIE | Superiori | Da 18 | Da 16 | Inferiori | a 20 anni | a 20 anni | a 18 anni | a 16 anni -------------------|-------------|-----------|------------|---------- 1ª Categoria.... L.| 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,35 2ª Categoria.... " | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 3ª Categoria.... " | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 TABELLA 5 Differenze orario tra i minimi di paga base interconfederali operai del gruppo merceologico A Uomini ed i minimi di paga base operai Uomini nell'Industria delle Conserve Ittiche da assumere per qualifica ed età ai minimi tabellari indicati nella tabella n. 3 "Operai del gruppo merceologico A Uomini". ===================================================================== QUALIFICA | Superiori | Da 18 | Da 10 |Inferiori | a 20 anni |a 20 anni |a 18 anni|a 16 anni --------------------------|-----------|----------|---------|--------- Operai specializzati... L.| 1,30 | 1,20 | 1,10 | - Operai qualificati......" | 1,15 | 1,05 | 0,05 | 0,85 Manovali specializzati.." | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 Manovali comuni........." | - | - | - | - Visti il contratto e gli allegati che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-5-6