Art. 48 · SPOGLIATOI
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IParte I

Art. 48

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SPOGLIATOI

In vigore dal 26 ott 1960
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto. Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-48