Art. 4
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Allegato 5 AccordoParte IV

Art. 4

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In vigore dal 26 ott 1960
Ai fini dell'applicazione delle nuove aliquote di cui ai precedente articolo (tre) nonché ai fini di tutti gli altri istituti contrattuali che non siano stati espressamente regolati in diverso modo, le retribuzioni minimo contrattuali sono quelle di cui al precedente .
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-4-7