Art. 4 · PERIODO DI PROVA
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IIParte II

Art. 4

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PERIODO DI PROVA

In vigore dal 26 ott 1960
L'assunzione in servizio del lavoratore è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Tale periodo non è protraibile nè rinuovibile. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla, presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro può essere chiesta da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità e il lavoratore avrà diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provveda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano - trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni - anche per il periodo di prova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-4-2