Art. 38 · NORME SPECIALI
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IIIParte III

Art. 38

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NORME SPECIALI

In vigore dal 26 ott 1960
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purchè non contengano modificazioni e limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto r che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano più di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-38-2