Art. 34 · INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IIIParte III

Art. 34

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INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 26 ott 1960
In caso di morte dell'impiegato le indennità indicate agli debbono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall' del presente contratto. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno (art. 2122 del Codice civile). In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
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