Art. 30 · PERMESSI
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IParte I

Art. 30

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PERMESSI

In vigore dal 26 ott 1960
Il datore di lavoro potrà concedere agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianità. Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-30