Art. 3 · RIPROPORZIONAMENTO ALIQUOTE CONTRATTUALI
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Allegato 5 AccordoParte IV

Art. 3

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RIPROPORZIONAMENTO ALIQUOTE CONTRATTUALI

In vigore dal 26 ott 1960
In conformità a quanto disposto dall' dell'Accordo 12 giugno 1954, le aliquote previste dai sottonotati articoli del C.C.N.L. 12 marzo 1949, vengono modificate come segue: PARTE TERZA IMPIEGATI (Comma 4°). Per ciascuna ora di lavoro compiuta, oltre le 44 e fino alle 48 settimanali verrà corrisposto il 50 per cento della nuova retribuzione unificata. L'applicazione della norma di cui sopra non deve in ogni caso portare a ridurre gli importi corrisposti antecedentemente al predetto Accordo, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia: tali ultimi importi restano in vigore anche per i nuovi assunti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-3-7