CCNL lavoratori industria ittica conserviera Allegato 5 Accordo›Parte IV
Art. 3
138 / 140RIPROPORZIONAMENTO ALIQUOTE CONTRATTUALI
In vigore dal 26 ott 1960
In conformità a quanto disposto dall' dell'Accordo 12 giugno 1954, le aliquote previste dai sottonotati articoli del C.C.N.L. 12 marzo 1949, vengono modificate come segue:
PARTE TERZA
IMPIEGATI
(Comma 4°).
Per ciascuna ora di lavoro compiuta, oltre le 44 e fino alle 48 settimanali verrà corrisposto il 50 per cento della nuova retribuzione unificata.
L'applicazione della norma di cui sopra non deve in ogni caso portare a ridurre gli importi corrisposti antecedentemente al predetto Accordo, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia: tali ultimi importi restano in vigore anche per i nuovi assunti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-3-7