CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I›Parte I
Art. 3
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In vigore dal 26 ott 1960
Per essere assunto l'operaio dovrà presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti:
1° documento di identificazione;
2° libretto di lavoro e certificato di cui all' della Parte IV, comune;
3° tessere e libretti delle associazioni sociali, ove ne sia già provvisto;
4° stato di famiglia se capo famiglia.
Inoltre è in facoltà dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
L'operaio dovrà pure dichiarare la sua residenza impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-3