CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte III›Parte III
Art. 2
72 / 140VISITA MEDICA
In vigore dal 26 ott 1960
L'azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-2-3