CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I›Parte I
Art. 2
2 / 140ASSUNZIONE
In vigore dal 26 ott 1960
L'assunzione degli operai verrà effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformità delle norme di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-2