Art. 10 · PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IIParte II

Art. 10

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PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO

In vigore dal 26 ott 1960
In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'intermedio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento: a) agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari ad 1/5 della precedente anzianità maturata presso l'azienda; b) agli effetti delle ferie e della malattia di una maggiore anzianità convenzionale pari al 50 per cento dell'anzianità maturata come intermedio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-10-2