Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria
Art. 3
3 / 22CATEGORIE SPECIALI OD INTERMEDIE (GIÀ CHIAMATE "EQUIPARATE")
In vigore dal 25 ott 1960
CATEGORIE SPECIALI OD INTERMEDIE
(GIÀ CHIAMATE "EQUIPARATE")
Premesso che le parti sono d'accordo nell'applicare anche nelle province dell'Italia settentrionale i criteri per la identificazione e classificazione di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo 23 maggio 1946 per le province dell'Italia centro-meridionale, i minimi di retribuzione degli appartenenti alle categorie speciali od intermedie (già chiamate equiparate) - maggiorati delle quote di aumento di cui all' dell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 e all'articolo 35 del citato accordo 23 maggio 1946, tabella A - sono aumentati del 35 per cento a far tempo dal primo di ottobre.
Le singole categorie merceologiche potranno inoltre concordare un ulteriore eventuale aumento dei nuovi minimi nella misura massima e nei modi e casi di cui al comma secondo dell' del presente accordo.
Per gli assorbimenti, per i superminimi di merito e per gli umenti periodici di anzianità, valgono le norme stabilite per gli impiegati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1070#art-cos-3