Art. 22 · TREGUA SALARIALE
Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria

Art. 22

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TREGUA SALARIALE

In vigore dal 25 ott 1960
In aderenza alle finalità del presente accordo enunciate nella premessa, le Confederaziuni stipulanti e 13 Associazioni ad esse adiacenti, sia nazionali che territoriali, assumono impegno di osservare, per un periodo di mesi sei dalla data di stipulazione dell'accordo stesso, una tregua e, conseguentemente, di non addivenire ad alcuna variazione di aumento del trattamento retributivo dei lavoratori, quale risulta successivamente all'applicazione del presente accordo, salvo naturalmente le variazioni derivanti dall'applicazione della scala mobile. Nello spirito di tale impegno tutte le organizzazioni dei lavoratori si adopereranno per evitare qualsiasi richiesta ed agitazione in contrasto con esso. La tregua concordata non ostacola la normale attività di revisione degli istituti contrattuali in sede di stipulandi accordi nazionali, purchè tale revisione non importi un effettivo aumento salariale o stipendiale di carattere generale, che, come tale, possa considerarsi in contrasto con la lettera e con lo spirito del presente concordato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1070#art-cos-22