CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I›Parte PRIMA
Art. 5
5 / 128COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
In vigore dal 25 ott 1960
Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli operai confermati in servizio:
1) la data di assunzione;
2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli;
3) Il trattamento economico.
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che l'operaio non può rifiutarsi di disimpegnare le mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientrati tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dallo (passaggio e curarlo di mansioni).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-5