Art. 42 · PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IParte PRIMA

Art. 42

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 25 ott 1960
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all' o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla, direzione saranno i seguenti: a) ammonizione verbale o scritta; b) multa fino a tre ore di normale retribuzione; c) sospensione dal lavoro e della retribuzione lino a tre giorni di effettivo lavoro; d) licenziamento ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-42