Art. 41 · DISCIPLINA AZIENDALE
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IParte PRIMA

Art. 41

41 / 128

DISCIPLINA AZIENDALE

In vigore dal 25 ott 1960
L'operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione, verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare. In armonia con la dignità personale dell'operaio, superiori impronteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità. L'azienda avrà cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-41