CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I›Parte PRIMA
Art. 37
37 / 128INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 25 ott 1960
La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento esclusi i casi previsti dall', ha diritto all'operaio a percepire una indennità nella seguente misura:
a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianità fino al 5° anno compiuto;
b) giorni 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto:
c) giorni 12 (96 ore) dall'11° al 18° anno compiuto;
d) giorni 15 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto.
L'indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente al 31 dicembre 1947: l'anzianità già maturata a tale data verrà peraltro calcolata agli effetti dell'applicazione delle maggiori indennità di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.
Per l'anzianità maturata al 31 dicembre 1947 si aggiungerà al numero di giorni previsti dal C. N. di categoria 26 novembre 1938 mezza giornata per ogni anno per il terzo scaglione.
L'indennità di licenziamento è frazionabile a mese.
La retribuzione globale di fatto di cui al 1° comma dell'articolo s'intende comprensive di una quota parte della gratifica natalizia (8%).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-37