CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I›Parte PRIMA
Art. 3
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In vigore dal 25 ott 1960
Per essere assunto l'operaio dovrà presentare oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti:
1) documento di identificazione;
2) libretto di lavoro e certificato di cui all' della parte IV culmine;
3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;
4) stato di famiglia, se capo famiglia.
Inoltre è in facoltà dell'azienda di richiedere allo operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
L'operaio dovrà, pur dichiarare la sua residenza Impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-3