Art. 25 · GRATIFICA NATALIZIA
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IParte PRIMA

Art. 25

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GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 25 ott 1960
In occasione del Natale gli operai avranno diritto alla corresponsione di una gratifica di ammontare pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto, da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza. Per retribuzione globale di fatto deve intendersi la paga base più eventuali aumenti di merito più la indennità di contingenza: gli operai retribuiti ad incentivo si riferimento al guadagno medio, dell'ultimo mese. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli operai avranno diritto alla corresponsione di un dodicesimo di gratifica per ogni mese di servizio, arrotondando ad un mese le frazioni, superiori a 15 giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-25