Art. 19 · INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IIIParte TERZA

Art. 19

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INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 25 ott 1960
Le associazioni nazionali potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuta la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo saranno determinate in ciascun provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-19-2