CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I›Parte PRIMA
Art. 19
19 / 128APPRENDISTATO
In vigore dal 25 ott 1960
È apprendista colui che viene assunto in età fra i 14 ed i 18 anni per acquistare la capacità necessaria, per diventare operaio qualificato attraverso il tirocinio pratico ed una preparazione teorica.
È consentito l'assunzione di tale personale come apprendista fino ad un'età massima di anni 20.
Per gli apprendisti che abbia no già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre aziende con lavorazioni similari esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato così compiuto verrà computato ai fini della durata dell'apprendistato stesso, sempre che non sia, intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.
Nel caso in cui la interruzione di cui sopra sia dovuta a chiamata alle armi per servizio militare di leva (ferme restando le norme di cui all') la interruzione stessa sarà pari alla durata del servizio militare per obblighi di leva.
I giovani sono ammessi all'assunzione in qualità di apprendista fino alle età massime sopra indicate, salvo che non risulti applicabile il comma precedente La durata dell'apprendistato non potrà superare i tre anni, Salvo che per pasticceri, per i quali la durata massima è stabilita in quattro anni.
L'apprendista credenziere pasticciere e credenziere cioccolataio di età superiore ai 18 anni, che abbia compiuta la metà del periodo di apprendistato, può essere ammesso alla prova d'arte ed, in caso di risultato positivo, avrà diritto al passaggio alla rispettiva categoria.
L'apprendista di altre attività, dell'industria, dolciaria di età superiore ai 17 anni, che abbia compiuto la metà del periodo di apprendistato, può essere ammesso alla prova d'arte ed, in caso di risultato positivo, avrà diritto al passaggio alla rispettiva categoria.
Il datore di lavoro ha il dovere:
a) di curare o di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto dell'apprendistato;
c) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuto sulla retribuzione, i permessi necessari perché recuperi i corsi per la sua professionale, ai sensi dell' lettera g) della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-19