CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II›Parte SECONDA
Art. 17
68 / 128INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 25 ott 1960
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianità ininterrotta, le sotto indicate aliquote dell'indennità di cui all':
fino a 5 anni di anzianita.................. 50%
oltre i 5 e fino a 10 anni.................. 75% oltre i 10 anni di anzianita................ 100%
Verrà corrisposta, l'intera indennità di cui all' nel caso di dimissioni per malattia, infortunio matrimonio, maternità, o compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 per le donne, nonché a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all' della parte quarta del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-17-2