CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III›Parte TERZA
Art. 16
85 / 128AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 25 ott 1960
Gli impiegati per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di età presso stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi pur tale, il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del a retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria, cui appartiene l'impiegato. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria.
Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione avessero già maturato il primo od i primi due bienni di anzianità l'importo degli aumenti periodici già maturati verrà rivalutato, in base alla nuova percentuale del 5%. Tale trattamento avrà decorrenza dal 1 dicembre 1948.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati essere turare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quelle maturata prima del compimento del 20° anno di età o di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggi o degli Impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilito e la anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dai giorni di assegnazione alla nuova categoria.
Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria dal gruppo B al gruppo A della III categoria non costituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma.
Nota all'.
Le norme di cui al presente articolo vanno integrate con quanto previsto dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-16-3