Art. 12 · AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IIParte SECONDA

Art. 12

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AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 25 ott 1960
Gli intermedi, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato, dopo il compimento del 20° anno di età, presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga mensile nella misura del: a) 4% sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria, cui appartiene l'intermedio per il primo e secondo biennio di anzianità; b) 5% sui minimo contrattuale di paga mensile della categoria che appartiene l'intermedio per i bienni dal terzo all'ottavo. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti i periodici maturati o da maturare, Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga in atto alle singole scadenze mensili. Resta fermo il computo degli aumenti periodici di anziani già maturati per gli intermedi il servizio alla data del presente accordo. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. In caso passaggio dell'intermedio di seconda categoria alla prima categoria (o grado) - passaggio che intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto - la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati nella precedente categoria (o grado) sarà riportata nella misura del 33% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita, e la anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria Nota all'. Le norme di cui al presente articolo vanno integrate con quanto previsto dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-12-2