CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte III›Parte TERZA
Art. 10
79 / 128ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 25 ott 1960
Per L'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 10 ore settimanali, ripartito in noti più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile. Per ciascuna ora di lavoro compiuta oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali e per gli addetti alle mansioni discontinue oltre le 36 e fino 60 ore settimanali, verrà corrisposto il 50% della nuova retribuzione unificata, esclusa in contingenza (cioè stipendio minimo tabellare, eventuale scatto di anzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento che verrà determinato dividendo lo stipendio mensile sopraddetto per 180 L'orario di lavoro e la relativa distribuzione fissati dalla Direzione dell'azienda.
Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali approvata con R.D. 10 settembre 1923, n. 1957 e successivi il compenso previsto dal comma 4 del presente articolo non verrà corrisposto limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella.
Charimento a verbale
Le parti sono d'accordo che nelle aziende conserviere a lavorazione promiscua non si dà luogo a cumulo di periodi stagionali e la deroga di cui all', comma 0, si applica al solo periodo di maggiore durata, previsto dalla tabella di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-10-3