Art. 10 · PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte IIParte SECONDA

Art. 10

61 / 128

PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO

In vigore dal 25 ott 1960
In caso di silo passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'intermedio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo con la nuova qualifica con il riconoscimento: a) agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari ad un quinto della precedente anzianità maturata presso l'azienda; b) agli effetti delle ferie e della, malattia di una maggiore anzianità, convenzionale pali al 50% della anzianità, maturata, come intermedio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1069#art-cld-10-2