Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 711, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 dicembre 1948 per i dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini, stipulato tra l'Unione Nazionale Appaltatori II.CC. ed il Sindacato Nazionale Dirigenti II.CC., con la adesione dell'Istituto Nazionale Gestioni Imposte Consumo; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 31 del 25 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 dicembre 1948, relativo ai dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti delle imprese appaltatrici di imposte di consumi e tasse affini. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 46. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1062#art-rd-1