CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini›Titolo I
Art. 2
3 / 21In vigore dal 23 ott 1960
Ai sensi dell'articolo precedente, dirigenti di aziende II.CC. sono, di regola, i direttori centrali, i vice direttori centrali, i condirettori centrali, i capi servizio centrali (servizi di rilevante importanza), i procuratori con poteri continuativi, non semplicemente esecutivi e gli ispettori generali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1062#art-cdd-2