CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini›Titolo IV
Art. 16
17 / 21In vigore dal 23 ott 1960
Nei casi b) e c) la risoluzione del rapporto d'impiego comporta un periodo di preavviso che può essere anche corrisposto mediante il pagamento della indennità sostitutiva.
Nei casi d) ed f) deve essere sempre corrisposta la indennità sostitutiva.
Nei casi a) ed e) non si ha diritto a preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1062#art-cdd-16