Art. 12
CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affiniTitolo III

Art. 12

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In vigore dal 23 ott 1960
In caso di malattia od infortunio compete al dirigente il diritto alla conservazione dell'impiego per il periodo: a) di 1 anno se ha compiuto i 10 anni di servizio; b) di 6 mesi se ha compiuto i 5 anni di servizio, ma non 10; c) di 3 mesi se non ha compiuto i 5 anni di servizio. Il trattamento economico durante tale periodo è: a) nel primo caso: integrale per i primi 6 mesi - ridotto al 50% per i secondi; b) nel secondo caso: integrale per i primi 3 mesi - ridotto al 50% per i secondi; c) nel terzo caso integrale per i primi 2 mesi - ridotto del 50% per il terzo mese. Ove la malattia si prolunghi oltre i limiti di cui sopra, può essere concesso al dirigente nei casi a) e b) un periodo di aspettativa, senza assegni, di uguale durata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1062#art-cdd-12