CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini›Titolo III
Art. 10
11 / 21In vigore dal 23 ott 1960
Il trattamento per le missioni fuori residenza deve essere fissato dagli accordi integrativi.
Ove la missione rientri nelle mansioni abituali può essere fissato un trattamento forfettario mensile pagabile in 12 mensilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1062#art-cdd-10