Art. 7 · LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 7

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LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 23 ott 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti stabiliti dalla legge ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro e oltre le dieci ore giornaliere o le 60 settimanali, per i lavoratori addetti a, lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6 È lavoro festivo quello effettuato nelle festività di cui all'. Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue: 1) lavoro straordinario diurno, 28%; 2) lavoro straordinario notturno, 60%; 3) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore), 60%; 4) lavoro notturno non compreso in turni, 40%; 5) lavoro notturno compreso in turni avvicendati, 19%; 6) lavoro festivo, 49%; 7) lavoro nei giorni domenicali per lavoranti a turni avvicendati, nei due turni domenicali, 10%. Le maggiorazioni percentuali sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore, Le percentuali suddette vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all', in essa compresa l'indennità di contingenza. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
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