CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica
Art. 6
112 / 127MUTAMENTI Dl MANSIONI
In vigore dal 23 ott 1960
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere
temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico.
Al lavoratore appartenente alla seconda categoria, di equiparati
che sia destinato, per incarico della direzione o chi per essa, a compiere mansioni rientranti nella prima categoria, dovrà; essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta prima categoria.
Trascorso un periodo di 60 giorni nel disimpegno di dette mansioni, il lavoratore, sarà senz'altro passato nella prima categoria, salvo che si tratti di sostituzione altro lavoratore assente per malattie, ferie richiamo, alle armi, per un periodo non superiore ai 6 mesi, ecc. nel qual caso il passaggio non avviene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-6