Art. 17 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 17

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 23 ott 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell' della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per la anzianità maturata successivamente alla assegnazione alla qualifica speciale (già equiparati) ed in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945 nelle province dell'Italia Settentrionale e del 1 aprile 1946 nelle province del l'Italia Centro-Meridionale, una indennità di 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità presso l'azienda. Per l'anzianità dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1951, l'indennità di anzianità verrà liquidata, per ogni anno di anzianità, nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile. Per l'anzianità successiva al 1 gennaio 1952 l'indennità di anzianità verrà liquidata, per ogni anno di anzianiti, nella misura dei 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile. La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ivi compresa l'indennità di contingenza. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi e le frazioni di mese, superiori a 15 giorni, rese uguali a mese intero.
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