Art. 16 · PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 16

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PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 23 ott 1960
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto. Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento: fino a 5 anni di servizio compiuti: 1° categoria, mesi 1; 2ª categoria, mezzo mese; oltre i 5 anni di servizio e fino ai 10 compiuti: 1° categoria, mesi 1 e mezzo; 2ª categoria, mesi 1; oltre i 10 anni di servizio: la categoria, mesi 2 a mezzo; 2ª categoria, mesi 1 e mezzo. Per quanto concerne l'eventuale riconoscimento della anzianità convenzionale agli effetti del preavviso si fl riferimento all' del presente contratto. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. È in facoltà della parte che riceve la disdetta, al sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie ed è considerato anzianità utile agli effetti del computo della indennità di licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere ai lavoratore del permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-16