Art. 15 · TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 15

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TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO

In vigore dal 23 ott 1960
In caso di malattia o di infortunio il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza ed inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore da un medico di sua fiducia. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio e semprechè non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili, è dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento: 1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti; 2) conservazione del posto per mesi 8 agli aventi anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino a 12 anni compiuti; 3) conservazione del posto per mesi 10 agli aventi anzianità di servizio oltre i 12 anni e fino a 15 anni compiuti; 4) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianità di servizio oltre i 15 anni. Inoltre, durante l'interruzione di servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto: primo caso: all'intera retribuzione per i primi due mesi e mezzo; alla metà per ali altri tre mesi e mezzo successivi; secondo caso: all'intera retribuzione per i primi tre mesi e mezzo; alla metà per gli altri quattro mesi e mezzo successivi; terzo caso: all'intera retribuzione per i primi quattro mesi e mezzo; alla metà per gli altri cinque mesi e mezzo successivi; quarto caso: all'intera retribuzioni, per i primi cinque mesi e mezzo; alla metà per altri sei mesi e mezzo successivi. L'anzidetto trattamento economico verrà corrisposto dall'azienda in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali ed assistenziali, oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda. Qualora la malattia perduri oltre il termine sopraindicato, è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore quanto gli compete in base alla, presente regolamentazione compresa l'idennità sostitutiva del preavviso. Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra i lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto su richiesta del lavoratore, con la corresponsione della indennità di licenziamento di cui all'. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda a licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali. Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore, si la rimando alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-15